La Mediazione è il procedimento con il quale, grazie all’intervento del mediatore cioè di un professionista neutrale e imparziale, si cerca di individuare insieme alle parti una soluzione al conflitto che le oppone, attraverso l’organizzazione di incontri che permettano di confrontare in un clima disteso e sereno i differenti punti di vista, i bisogni concreti e gli interessi delle parti.
La Mediazione si conclude con un atto negoziale a cui si dà il nome di Conciliazione, che non è altro che la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento dell’attività di Mediazione.
Importanti novità sono contenute nel D.lgs. 28 del marzo 2010:
Il ricorso alla procedura di mediazione, oltre che su base volontaria, è previsto:
Mediazione - In vigore la riforma "Cartabia" dal 30 giugno 2023. Di seguito le principali novità:
L'art. 5 prevede, in aggiunta a quelle già previste, nuove materie per le quali la mediazione è obbligatoria:
Opposizione a decreto ingiuntivo
Ai sensi del nuovo art. 5 bis, nel procedimento di opposizione, l’onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Mediazione condominiale
L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione (non è più necessaria la preventiva delibera assembleare). Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione nel termine la conciliazione si intende non conclusa.
Durata
La durata del procedimento non può superare i sei (6) mesi dal deposito della domanda, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre (3) mesi.
Quando la mediazione è delegata dal Giudice, il procedimento ha una durata di sei (6) mesi prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre (3) mesi.
La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.
Procedimento
Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
Partecipazione
Parti persone fisiche: le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Parti diverse dalle persone fisiche: partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Primo incontro tra le parti
Secondo il nuovo art. 8 il primo incontro è ora effettivo e non semplicemente informativo; ciò significa che le parti, con l'ausilio del Mediatore, potranno discutere subito il merito della controversia. Il mediatore espone preliminarmente la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Procedura del Servizio di Mediazione
Per dare inizio alla mediazione è sufficiente che una delle parti depositi una domanda di mediazione presso la Segreteria del Servizio.
La Segreteria provvederà a contattare l'altra parte ed organizzerà l'incontro secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento del Servizio di Mediazione. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici e consultabili sul sito del Ministero della Giustizia.